FAQ

DOMANDE FREQUENTI E BUONE PRASSI 

Si prega di leggere attentamente questa pagina prima di inviare qualsiasi richiesta di parere al Comitato Etico (CE).

No, non devi “per forza” fare domanda al CE. Al momento, per la ricerca psicologica, non lo impone né la Legge né l’Ateneo, sebbene questo possa cambiare in futuro. Ricorda che il parere fornito dai membri del CE non è vincolante. Potresti però avere bisogno dell’approvazione del CE perché lo chiede la rivista su cui vuoi pubblicare un articolo, o lo chiede un’agenzia/ente che ha erogato un finanziamento/grant. In ogni caso, l’approvazione da parte del CE offre un'ulteriore garanzia dell’adeguatezza delle procedure e dei moduli che sottoponi ai partecipanti, la cui responsabilità ricade comunque sempre in primis su chi conduce la ricerca.
No, puoi inviare il protocollo in qualsiasi momento. Tuttavia, inviare il protocollo entro i primi 10 giorni del mese può accelerare i tempi per ottenere una risposta più rapida. Infatti, durante la riunione mensile, il CE esamina i protocolli ricevuti dal giorno 11 del mese precedente fino al giorno 10 del mese in corso.
Entro circa 60 giorni dall’invio della richiesta di parere, ma spesso anche in tempi più brevi, si riceve una risposta. L’unica eccezione è rappresentata dal mese di agosto, durante il quale il CE non si riunisce. Pertanto, i protocolli inviati dopo il 10 luglio vengono valutati nella riunione di settembre e possono ricevere una risposta anche alla fine di settembre o, al massimo, all’inizio di ottobre. Tieni comunque presente che, al momento, queste tempistiche sono notevolmente più rapide rispetto a quelle abituali dei CE in altri ambiti di ricerca.

Sì, in tutti i casi in cui si raccolgono “dati personali” e, di conseguenza, si applica il GDPR. I dati personali sono informazioni che rendono un partecipante identificato o identificabile. Esempi sono nome e cognome, dati anagrafici dettagliati, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, fotografie, perfino codici anonimi che però rimangono associati a un vostro registro di nomi dei partecipanti, o anche una qualsiasi combinazione di informazioni che singolarmente appaiono anonime, ma che se combinate rendono una persona identificabile (ad esempio, incrociando il luogo di raccolta dati con qualche caratteristica particolare del rispondente). Per maggiori e più dettagliate informazioni vedi qui le FAQ sui dati personali fornite dalla Commissione Etica dell’AIP. Come prassi suggerita dal nostro CE, nel caso di raccolta dati in presenza può essere cautelativo, anche se non obbligatorio, sottoporre sempre l’informativa al trattamento dei dati per il solo fatto che si conosce l’identità dei partecipanti. Nel caso di raccolta dati online, l'informativa può essere evitata, salvo nel caso in cui si effettuino videoregistrazioni o si raccolgano informazioni quali gli indirizzi email. Per evitare di sottoporre l'informativa, sia in presenza che online, è necessario garantire che vengano adottate misure adeguate per rendere i dati non solo pseudonimizzati, ma completamente e definitivamente anonimi. In tali casi, per chiarire al CE le misure specifiche che si intendono adottare per garantire l'anonimato, è possibile utilizzare, ad esempio, il campo “Note/commenti” nella procedura informatica.

Valuta se sia necessario sottoporre nuovamente il protocollo, considerando che modifiche procedurali minime non hanno di solito implicazioni etiche o legali e non richiedono una nuova richiesta. Alcuni esempi sono:

  • variare alcuni item di una scala (mantenendo il costrutto invariato);
  • aggiungere o sostituire una scala per valutare un costrutto non-clinico che risulta analogo ad altri già presenti ma senza alterare gli obiettivi della ricerca;
  • modificare la modalità di somministrazione di un compito da computerizzato a cartaceo (o viceversa).
Se invece ritieni che le modifiche richiedano una rivalutazione del protocollo: torna sulla piattaforma di invio delle richieste, trova il protocollo, aprilo e clicca su “+ Nuova revisione”. Il procedimento è esattamente lo stesso di quello attuato nel caso in cui il CE avesse chiesto una revisione. 

È un qualsiasi ente terzo (diverso dal Dipartimento del richiedente) presso il quale avvenga il reclutamento e/o la raccolta dati. Può essere una scuola, un centro clinico, un’azienda presso cui si reclutino i lavoratori come partecipanti, ecc. Tenendo presente questo, è particolarmente importante che al partecipante venga dichiarato, nei moduli di consenso informato: 1) se la ricerca a cui sta partecipando è o non è libera e disgiunta dalle attività dell’Ente; 2) se l’Ente avrà o non avrà accesso a risposte/dati individuali forniti durante la ricerca. Nei moduli di consenso informato, inoltre, è fondamentale che il riferimento all’Ente sia integrato con la precisa menzione di tale realtà terza, oppure che sia rimosso se non pertinente. 

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il CE può valutare retrospettivamente un progetto di ricerca già svolto. Questo tipo di richiesta prende nome di "ora per allora". In tali casi, i richiedenti devono procedere con la procedura informatica standard, coniugando, ove necessario, i verbi al passato (ad esempio: "i partecipanti sono stati reclutati..."). Inoltre, nel campo finale "Note e commenti": 1) va dichiarato che si tratta di uno studio già svolto; 2) vanno giustificati i motivi per cui la richiesta non è stata fatta o non si è potuta fare prima di svolgere lo studio. Inoltre, è obbligatorio inserire tra gli allegati eventuali moduli di consenso informato e di informativa al trattamento dei dati così come utilizzati nello studio (i moduli generati in automatico vanno ignorati). Si fa presente che, in tali casi, il CE non potrà richiedere revisioni, se non qualora ritenga debbano essere fornite ulteriori informazioni e spiegazioni in merito a quanto fatto, ma procederà con parere favorevole o un rifiuto.

I commenti sono chiusi.