DOMANDE FREQUENTI E BUONE PRASSI
Si prega di leggere attentamente questa pagina prima di inviare qualsiasi richiesta di parere al Comitato Etico (CE).
Sì, in tutti i casi in cui si raccolgono “dati personali” e, di conseguenza, si applica il GDPR. I dati personali sono informazioni che rendono un partecipante identificato o identificabile. Esempi sono nome e cognome, dati anagrafici dettagliati, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, fotografie, perfino codici anonimi che però rimangono associati a un vostro registro di nomi dei partecipanti, o anche una qualsiasi combinazione di informazioni che singolarmente appaiono anonime, ma che se combinate rendono una persona identificabile (ad esempio, incrociando il luogo di raccolta dati con qualche caratteristica particolare del rispondente). Per maggiori e più dettagliate informazioni vedi qui le FAQ sui dati personali fornite dalla Commissione Etica dell’AIP. Come prassi suggerita dal nostro CE, nel caso di raccolta dati in presenza può essere cautelativo, anche se non obbligatorio, sottoporre sempre l’informativa al trattamento dei dati per il solo fatto che si conosce l’identità dei partecipanti. Nel caso di raccolta dati online, l'informativa può essere evitata, salvo nel caso in cui si effettuino videoregistrazioni o si raccolgano informazioni quali gli indirizzi email. Per evitare di sottoporre l'informativa, sia in presenza che online, è necessario garantire che vengano adottate misure adeguate per rendere i dati non solo pseudonimizzati, ma completamente e definitivamente anonimi. In tali casi, per chiarire al CE le misure specifiche che si intendono adottare per garantire l'anonimato, è possibile utilizzare, ad esempio, il campo “Note/commenti” nella procedura informatica.
- variare alcuni item di una scala (mantenendo il costrutto invariato);
- aggiungere o sostituire una scala per valutare un costrutto non-clinico che risulta analogo ad altri già presenti ma senza alterare gli obiettivi della ricerca;
- modificare la modalità di somministrazione di un compito da computerizzato a cartaceo (o viceversa).
È un qualsiasi ente terzo (diverso dal Dipartimento del richiedente) presso il quale avvenga il reclutamento e/o la raccolta dati. Può essere una scuola, un centro clinico, un’azienda presso cui si reclutino i lavoratori come partecipanti, ecc. Tenendo presente questo, è particolarmente importante che al partecipante venga dichiarato, nei moduli di consenso informato: 1) se la ricerca a cui sta partecipando è o non è libera e disgiunta dalle attività dell’Ente; 2) se l’Ente avrà o non avrà accesso a risposte/dati individuali forniti durante la ricerca. Nei moduli di consenso informato, inoltre, è fondamentale che il riferimento all’Ente sia integrato con la precisa menzione di tale realtà terza, oppure che sia rimosso se non pertinente.